Bonus Verde: spese ammissibili e spese detraibili

Bonus Verde: Spese Ammissibili e Spese Detraibili
Bonus Verde: Spese Ammissibili e Spese Detraibili

Bonus Verde: spese ammissibili e spese detraibili

Il Bonus Verde è una nuova misura introdotta dalla Legge N° 205 del 27/12/2017 (Legge di Bilancio 2018), precisamente dettagliato ai commi 12-15 dell’articolo 1 e che prevede, per l’anno 2018,una detrazione fiscale ai fini IRPEF dall’Imposta Lorda, di un valore pari al 36 % delle relative spese documentate e fino a un massimo di 5000 € per singola unità immobiliare. Le spese ammissibili e conseguentemente detraibili ammesse legate al Bonus Verde sono:

  • « sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Oltre a quanto su indicato, a proposito di spese ammissibili e spese detraibili riguardanti il Bonus Verde, va posto l’accento sul fatto che ciò vale anche per gli interventi effettuati sulle parti comuni esterne di edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117 Bis del Codice Civile, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 € per unità immobiliare ad uso abitativo. In tal caso, però, va precisato che la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa quota sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini utili ai fini della presentazione della Dichiarazione dei Redditi.

Rientrano tra le spese ammissibili e detraibili inerenti al Bonus Verde, come indicato dal comma 15 dell’ articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 anche le spese di progettazione e manutenzione connesse agli interventi su indicati.

A proposito di requisiti fondamentali, oltre a quanto su indicato a proposito di spese ammissibili e spese detraibili, va posto l’accento sul fatto che per usufruire del Bonus Verde, è necessario che i pagamenti siano effettuati con quegli strumenti idonei atti a consentirne la tracciabilità delle operazioni (Bonifico,ecc.). La detrazione dovrà essere ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *