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Diversamente Abili e Voto Assistito nelle Consultazioni Elettorali e Referendarie

Diversamente Abili e Voto Assistito nelle Consultazioni Elettorali e Referendari

Nel corso delle varie tornate elettorali e/o referendarie potrebbe capitare presso i seggi, durante le operazioni di voto, che potrebbero presentarsi elettori portatori di handicap, fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto, che hanno bisogno di votare con l’assistenza di un accompagnatore cabina.

L’Articolo 48 della nostra Costituzione afferma che:

“Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.”

Premesso quanto su menzionato, sorge spontanea una domanda: quali elettori diversamente abili hanno diritto a essere accompagnati nella cabina elettorale per esercitare il diritto di voto?

Possono essere accompagnati all’interno della cabina elettorale solo gli elettori diversamente abili che siano fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto, e cioè i non vedenti, gli amputati delle mani, e gli affetti da paralisi o da altro impedimento fisico di analoga gravità.

Per votare con accompagnatore, deve ricorrere una delle seguenti condizioni:

  • l’impedimento fisico risultare evidente (sarà comunque a carico del presidente di seggio la valutazione del grado di impedimento e la conseguente ammissione al voto con accompagnatore);
  • sulla tessera elettorale deve essere stato apposto dal comune di iscrizione elettorale, il timbro riportante la sigla “AVD” (Diritto Voto Assistito, in ordine rovesciato), timbro che, sottoscritto da un delegato del sindaco, viene generalmente collocato nella parte interna della tessera elettorale: in questo caso verrà presa nota nel verbale del numero di tessera elettorale e del numero di iscrizione nelle liste di sezione;
  • l’elettore ha il libretto nominativo di pensione di invalidità civile rilasciato dall’INPS o precedentemente, dal Ministero dell’Interno (art. 3, l. 854/1973). In tale libretto, oltre alla fotografia del titolare, vi si trova l’indicazione della categoria “ciechi civili” e un codice (tra i seguenti: 10, 11, 15, 18, 19, 06, 07) attestante la cecità assoluta del titolare del libretto stesso;
  • l’elettore è in possesso di un certificato medico emesso da un funzionario appartenete alla ASL che attesta il reale impedimento fisico all’espressione del voto. Tale certificato andrà allegato al verbale e saranno annotati nel verbale stesso gli estremi dell’autorità sanitaria emittente.

Secondo quanto detto quindi, sono ammessi al voto assistito presso il seggio elettorale gli elettori che, presentando apposita certificazione sanitaria, abbiano ottenuto, da parte del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, l’inserimento sulla propria tessera elettorale dell’annotazione del diritto al voto assistito mediante apposizione del codice (AVD).


Inoltre, possono anche essere ammessi a votare con un accompagnatore gli elettori il cui impedimento fisico nell’espressione autonoma del voto sia evidente.

Quando sulla Tessera Elettorale manca il simbolo o codice AVD o quando l’impedimento fisico non sia evidente, il diritto al voto assistito può essere dimostrato con un certificato medico redatto da un funzionario medico designato dai competenti organi delle aziende sanitarie locali (ASL) – nel quale sia espressamente attestato che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore.


Resta chiaro che l’ammissione al voto assistito non è quindi consentita per infermità che non influiscono sulla capacità visiva oppure sul movimento degli arti superiori, ivi comprese le infermità che riguardano esclusivamente la sfera psichica dell’elettore.


Le disabilità di natura psichica hanno, infatti,  rilevanza ai fini del diritto al voto assistito solo quando la patologia comporti una menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.

Per quanto riguarda invece l’accompagnatore, si puntualizza che nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un diversamente abile.

Il presidente di seggio elettorale, prima di consegnare la scheda per l’espressione del voto, ha l’obbligo di:

  1. richiedere la tessera elettorale anche all’accompagnatore dell’elettore fisicamente impedito, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore;
  2. accertarsi, interpellandolo appositamente, se l’elettore fisicamente impedito abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.

Importante passaggio che il presidente di seggio è tenuto inoltre a compiere scrupolosità è quella di annotare sulla tessera elettorale dell’accompagnatore, all’interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, che l’elettore ha assolto tale compito.