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L’Ufficio Elettorale di Sezione nelle Consultazioni Elettorali e/o Referendarie

L’Ufficio Elettorale di Sezione nelle Consultazioni Elettorali e/o Referendarie

Il prossimo 25 Settembre 2022, noi italiani, dovremmo recarci alle urne per il rinnovo del Parlamento. In questo tipo di consultazione elettorale, così come per le altre per poter esprimere il nostro voto, ci rechiamo presso il Seggio Elettorale. Capiamo, a tal proposito, cosa sono,cosa fanno e da chi sono composti gli Uffici Elettorali di Sezione.

L’ufficio elettorale di sezione, più comunemente chiamato Seggio Elettorale è quell’ufficio costituito, secondo la Legge Italiana presso ogni sezione elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e/o referendarie.


Che cosa è e cosa fa l’Ufficio Elettorale di Sezione?

L’Ufficio Elettorale di Sezione, sia per il complesso delle funzioni che svolge, sia per il luogo di svolgimento ha uno scopo ben preciso: sovrintendere le operazioni di voto e scrutinio e non solo ma anche altre operazioni preliminari e successive comunque connesse alla consultazione elettorale o referendaria.

L’Ufficio Elettorale di sezione nelle Consultazioni Elettorali e/o Referendarie: i Componenti

In ogni sezione elettorale, come abbiamo su menzionato,  è costituito un Ufficio Elettorale di Sezione. Tale Ufficio è composto da un presidente di seggio,nominato dal Presidente della Corte d’Appello presso il Tribunale, un segretario scelto e nominato dal presidente di seggio e un numero variabile di scrutatori (4 in occasione delle Consultazioni Elettorali, 3 in occasione delle Consultazioni Referendarie,2 per i Seggi Speciali), nominati dalla Commissione Elettorale Comunale. Uno degli scrutatori, a scelta del presidente di seggio, assume le funzioni di vicepresidente. Per la validità delle operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente.

Presso l’Ufficio Elettorale di Sezione operano, inoltre, i Rappresentanti dei candidati e delle liste (o dei gruppi parlamentari e dei comitati promotori in caso di referendum), opportunamente designati.

Tutti i componenti dell’Ufficio Elettorale di Sezione, durante l’esercizio delle loro funzioni, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali. Per i reati commessi in danno dei componenti del seggio si procede con giudizio direttissimo.

Componenti degli Uffici Elettorali di Sezione: Compiti e Funzioni

Presidente

Il presidente del seggio elettorale è nominato dal Presidente della Corte d’Appello. Se il presidente di seggio nominato non è in grado di assumere la carica (per giustificati motivi), deve immediatamente avvisare il Presidente della Corte d’Appello o il Sindaco del Comune , dove ha sede la sezione elettorale alla quale è stato destinato.

In caso invece d’ improvviso impedimento del presidente e nel caso in cui, prima dell’insediamento del seggio, da parte del Presidente della Corte d’Appello ci sia difficoltà a sostituirlo, assume la presidenza del seggio stesso il Sindaco o un suo Delegato. Il sindaco o un suo delegato assumono la presidenza anche in caso d’ impedimento del presidente che intervenga dopo l’insediamento del seggio e nel corso delle operazioni elettorali.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del presidente che sopraggiungano dopo l’insediamento del seggio e nel corso delle operazioni elettorali, il presidente è sostituito dal vicepresidente.

Il presidente di seggio è preposto, in generale, alla supervisione di tutte le operazioni del seggio. Il presidente, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, decide su:

• difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;

• reclami, anche orali, e proteste;

• contestazioni e nullità dei voti.

Il presidente è incaricato della polizia dell’adunanza. A tal proposito, può disporre degli Agenti della Forza Pubblica e delle Forze Armate in servizio presso la sezione elettorale per allontanare o arrestare coloro che disturbano il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o che commettono reati.

Di regola, la Forza Pubblica non può entrare nella sala della votazione se non lo richiede il presidente. Tuttavia, in caso di tumulti o di disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono entrare nella sala e farsi assistere dalla Forza Pubblica anche senza richiesta del presidente.

Non possono entrare, invece, se il presidente vi si oppone. Gli ufficiali giudiziari possono entrare nella sala per notificare al presidente proteste o reclami sulle operazioni del seggio. In casi eccezionali, il presidente, di sua iniziativa, può disporre che la Forza Pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni.

Il presidente deve disporre l’intervento della Forza Pubblica quando a richiederlo siano tre scrutatori. Il presidente ha anche compiti di polizia all’esterno della sala della votazione. A tal fine, per assicurare il libero accesso degli elettori al seggio e per impedire la formazione di assembramenti nelle strade adiacenti, può rivolgere ogni opportuna richiesta alle autorità civili e ai comandanti militari, che sono tenuti a ottemperare.

Inoltre, il presidente, se ha timore che il procedimento elettorale possa essere turbato, con ordinanza motivata, uditi gli scrutatori, può disporre l’allontanamento dalla sala, fino al termine delle operazioni di voto, degli elettori che hanno già votato. Il presidente può altresì decidere di allontanare dalle cabine, previa restituzione delle schede consegnate, gli elettori che indugiano artificiosamente nell’espressione del voto o che non rispondono all’invito di restituire le schede riempite. Tali elettori sono riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di tali decisioni, si dà atto nel verbale del seggio.

Vicepresidente

Il vicepresidente, nominato dal presidente di seggio all’atto dell’insediamento del seggio,  coadiuva il presidente nell’esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento temporanei dopo l’insediamento del seggio stesso. Il presidente o il vicepresidente deve essere sempre presente a tutte le operazioni del seggio.

Scrutatori

Gli scrutatori sono nominati, in ciascun Comune dalla Commissione elettorale comunale o, eventualmente, la commissione straordinaria o il commissario per la provvisoria amministrazione del comune. La Legge prevede il caso in cui, all’atto della costituzione del seggio, tutti o alcuni degli scrutatori non si presentino,  oppure ne sia mancata la nomina. In tal caso, il presidente provvede alla loro sostituzione chiamando alternativamente il più anziano e il più giovane fra gli elettori presenti:

• che siano iscritti nelle liste elettorali del comune;

• che sappiano leggere e scrivere;

• che non siano rappresentanti di lista;

 • per i quali non sussistano cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio, come previste dall’art. 38 del T.U. n.361/1957.2 (Cfr. art. 41, secondo comma, T.U. n. 361/1957

Gli scrutatori hanno i seguenti principali compiti:

• autenticare le schede della votazione;

• identificare e registrare gli elettori che si presentano a votare;

• svolgere le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate;

• recapitare i plichi contenenti il verbale e gli altri atti delle operazioni di voto e di scrutinio

Gli scrutatori possono esprimere il loro parere se il presidente lo richiede. Il presidente è obbligato a sentire il parere degli scrutatori nei seguenti casi:

 • quando occorre decidere sui reclami, anche orali;

• quando è necessario risolvere difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;

• quando occorre decidere sulla nullità dei voti e sull’assegnazione dei voti contestati;

• qualora il presidente, con ordinanza motivata, per timore che possa essere turbato il procedimento elettorale, intenda disporre l’allontanamento dalla sala, fino al termine delle operazioni di voto, degli elettori che hanno già espresso il voto.

Segretario

Il segretario, scelto e nominato dal presidente di Seggio assiste quest’ultimo in tutte le operazioni del seggio. In particolare:

• compila i verbali e gli estratti dei verbali delle operazioni del seggio, distintamente, per l’elezione della Camera dei Deputati e per l’elezione del Senato della Repubblica;

• nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli scrutatori, registra i voti espressi;

• raccoglie gli atti da allegare ai verbali;

• confeziona i plichi contenenti i verbali, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e di scrutinio.

L’Ufficio Elettorale di Sezione nelle Consultazioni Elettorali e/o Referendarie: la Sala della Votazione

Il luogo di svolgimento delle consultazioni elettorali e/o referendarie è comunemente una sala che al suo interno deve avere delle caratteristiche ben precise:

  • Tramezzo che divide in due compartimenti la sala della votazione

La sala della votazione deve avere una sola porta d’ ingresso e deve inoltre essere divisa in due compartimenti da un tramezzo con un’apertura centrale per il passaggio degli elettori

  • Tavolo del seggio

Il tavolo del seggio deve essere collocato in modo Rappresentanti dei candidati e delle liste possano girarvi intorno dopo la chiusura della votazione. Sul tavolo le urne saranno collocate in modo tale da essere sempre visibili a tutti.

  • Cabine per l’espressione del voto

In ogni Ufficio Elettorale di Sezione devono essere installate, salva comprovata impossibilità logistica, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine devono essere collocate in maniera da rimanere isolate e a conveniente distanza dal tavolo dell’ufficio e devono assicurare la segretezza del voto.

Le porte e le finestre che si trovino nella parete adiacente alle cabine, a una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione da fuori. Se, eccezionalmente, fossero state sistemate cabine abbinate, con una parete di divisione comune, il presidente deve, anche ripetutamente nel corso delle operazioni di voto, controllare che tale parete non abbia fori o aperture che consentano di vedere o di comunicare tra le due cabine.

In detta evenienza, la parete deve essere immediatamente riparata, anche con mezzi di fortuna e, se ciò non è possibile, una delle cabine deve essere chiusa, per garantire la segretezza del voto nell’altra. Il tavolo all’interno delle cabine per la compilazione delle schede deve essere completamente sgombro e libero da qualsiasi oggetto.

  • Urne per la votazione

In ogni seggio, per ogni tipo di elezione, deve esserci un’urna destinata a ricevere le schede votate. Per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre 2022 ad esempio, pertanto, le urne sono due, una delle quali destinata a ricevere le schede votate per l’elezione della Camera dei Deputati e l’altra destinata a ricevere le schede votate per l’elezione del Senato della Repubblica.

Le urne sono di cartone di colore chiaro e recano lo stemma della Repubblica e la scritta “Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale per i Servizi elettorali”. Su almeno due dei quattro lati esterni verticali dell’urna, nello spazio bianco sottostante l’emblema della Repubblica e l’anzidetta scritta, il presidente di seggio deve applicare un’ etichetta autoadesiva, con cornice colorata, sulla quale è riportata la scritta: «ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI» oppure quella «ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA». Tali etichette adesive, fornite con il materiale elettorale, saranno dello stesso colore delle schede di votazione.

Il seggio ha in dotazione anche un rotolo di carta adesiva crespata con il quale sigillare le urne il sabato sera, prima di rinviare le successive operazioni elettorali alla mattina della domenica, e la domenica sera, al termine delle votazioni, prima di dare inizio alle operazioni di spoglio delle schede votate.

E’ opportuno che il presidente accerti preventivamente la funzionalità delle urne e la fornitura, da parte del comune, di quanto occorre per chiuderle e sigillarle.

  • Cassette o scatole per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori all’atto della votazione

Mentre le urne sono destinate a ricevere le schede votate, per la custodia delle schede autenticate da consegnare agli elettori al momento della votazione devono essere usate, rispettivamente, per l’elezione della Camera e per l’elezione del Senato, due apposite cassette di legno o scatole di cartone.

  • Disposizione delle urne e delle scatole sul tavolo della sezione

 Il presidente, per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di votazione, deve disporre le urne e le cassette o scatole sul tavolo nel modo ritenuto più funzionale.

  • Illuminazione della sala della votazione e delle cabine

 Il presidente deve controllare l’adeguatezza dei mezzi d’ illuminazione normale e sussidiaria disposti nella sala della votazione, in quanto le operazioni di voto e di scrutinio si protraggono anche nelle ore serali e notturne ed è necessario che la sala e tutte le cabine siano sufficientemente illuminate.

  • Affissione dell’avviso sul divieto di introduzione in cabina di apparecchiature in grado di fotografare immagini

Al fine di assicurare la libertà e segretezza dell’ espressione del voto, la legge fa divieto di introdurre all’interno delle cabine elettorali “telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini”. Il presidente del seggio deve pertanto affiggere all’interno del seggio, in modo ben visibile, l’informativa.